Corte di cassazione, sez. V penale, ordinanza 11 luglio 2025, n. 32533
L’art. 573, c. 1-bis, c.p.c., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
La fattispecie di cui all’art. 57 c.p. è reato d’evento. L’evento è quello che, cagionato dall’autore della pubblicazione a contenuto diffamatorio, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito.
Il reato di diffamazione a mezzo internet si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l’inserimento nel “web”, con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato.
Il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma, derivante dalla perdurante presenza del contenuto diffamatorio on line, non incide sulla struttura del reato di diffamazione, trasformandolo in reato permanente, perché esso è estraneo alla consumazione del reato.
