Tribunale di Roma, sez. II civile, 26 ottobre 2025, n. 14852

La SIAE non può procedere unilateralmente alla compensazione di somme indebitamente versate allo Stato mediante decurtazione dei proventi spettanti agli aventi diritto, dovendo invece agire nei confronti del destinatario del pagamento non dovuto. Il diritto alla ripetizione dell’indebito, soggetto a prescrizione decennale, decorre dal riconoscimento giudiziale della titolarità dell’opera e può essere interrotto da diffide stragiudiziali idonee a manifestare la volontà creditoria.