Ogni stagione politica sembra voler lasciare il proprio marchio nel codice penale. Quella che stiamo vivendo è segnata dalla tendenza a trasformare ogni anche tenue allarme sociale in una nuova fattispecie incriminatrice. Non importa che l’ordinamento disponga già degli strumenti necessari; non importa che le nuove norme risultino vaghe, ridondanti o di dubbia utilità. Si costruiscono fattispecie sempre più simboliche, pensate per inseguire paure collettive, emergenze mediatiche o pulsioni identitarie. La recente introduzione del reato relativo ai contenuti alterati mediante intelligenza artificiale e il disegno di legge sull’apologia mafiosa ne offrono due esempi particolarmente luminosi.
Con la legge n. 132 del 2025, il legislatore ha introdotto l’art. 612 quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. La nuova fattispecie punisce con una sanzione detentiva non irrilevante, da uno a cinque anni, «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
Tale delitto mira a contrastare i deepfake non consensuali, ovvero i falsi particolarmente simili alla realtà. L’elemento caratterizzante del delitto è l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, apparentemente l’unico elemento che contraddistingue un illecito di cui l’ordinamento non sentiva davvero il bisogno. Infatti, qualunque condotta che, mediante sistemi di intelligenza artificiale, produca una rappresentazione falsa della realtà e leda beni giuridici costituzionalmente rilevanti poteva già integrare fattispecie incriminatrici esistenti.
Il caso che più di frequente possiamo immaginare è quello di un danno recato a un bene giuridico molto personale, come quello della reputazione. E la lesione della reputazione, mediante un messaggio falso ma all’apparenza vero, creato con i più recenti software, può senza alcun dubbio essere ricondotto alla tradizionale diffamazione. È oscura la ragione per cui è stata ritenuta doverosa l’introduzione di un delitto a sé stante, unicamente caratterizzato dalle modalità di consumazione. È altrettanto poco chiaro il motivo per cui la medesima offesa a un bene giuridico, sol perché realizzata con strumenti più sofisticati, debba determinare un verticale innalzamento di pena.
La nuova fattispecie sembra così costruita non a difesa di un autonomo bene giuridico da tutelare, ma attorno al semplice impiego di una tecnologia nuova. Pare infatti che il nuovo mezzo, sol perché inedito, sia ritenuto meritevole di una incriminazione “dedicata”. Si penalizza qualunque danno creato con sistemi di AI, il che al di là della scarsa tassatività e precisione della fattispecie, lascia perplesso l’interprete, di fronte a un reato tutto “costruito” intorno alle modalità di realizzazione dell’offesa, senza che ciò risulti in alcun modo necessario.
L’impressione è che il ricorso all’intelligenza artificiale, solo perché finora sconosciuto, sia stato ritenuto sufficiente a giustificare l’ennesima nuova incriminazione, anche in assenza di reali lacune di tutela nell’ordinamento. In altri termini, l’intelligenza artificiale invece di essere lo strumento della condotta, si presenta come la ragione stessa dell’incriminazione.
Ma, come scrivevamo all’inizio, gli esempi scarsa perizia nella formulazione di nuove fattispecie si moltiplicano nel giro di breve tempo. Un altro caso, infatti, giace nelle commissioni di Palazzo Madama.
“Ora affronteremo i veri problemi della giustizia”, prometteva la maggioranza dopo la sconfitta referendaria. E così la commissione Giustizia del Senato ha adottato una procedura accelerata per giungere all’approvazione di una legge che preveda l’introduzione dell’ennesimo reato di opinione, l’apologia della criminalità organizzata.
Lo schema è noto: si individua una questione seria, la fascinazione di molti, soprattutto giovani, per i modelli criminali, e si cerca di risolverla con la sola repressione penale, nella migliore delle ipotesi ingolfando l’ordinamento con un nuovo delitto.
Vale la pena riproporne quasi integralmente il testo oggi noto, tutto sommato breve, anche per consentire al lettore di assaporare la grave cacofonia delle scelte lessicali del legislatore, sulle quali non ci soffermeremo, essendovi ben altri e maggiori punti critici da sottolineare.
Il delitto punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da mille a diecimila euro chiunque «pubblicamente esalta principi, fatti o metodi propri della criminalità organizzata di tipo mafioso persone condannate per i reati di cui all’art. 416 bis o ne ripropone atti o comportamenti, con inequivocabile intento apologetico, con lo scopo di determinare un concreto pericolo di commettere reati simili». È previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso a mezzo stampa o «attraverso strumenti telematici o informatici».
Il fatto illecito è descritto in modo talmente vago che non è facile visualizzare le condotte vietate. Uno sguardo alla relazione aiuta a comprendere l’obiettivo dei firmatari della proposta. Si vogliono punire i cosiddetti “inchini” davanti alle abitazioni dei boss durante processioni religiose, la celebrazione di funerali sfarzosi, la costruzione di monumenti, la diffusione di messaggi sulle piattaforme digitali. Ma soprattutto, a quanto è dato intendere, canzoni (e immaginiamo anche libri, film, serie televisive) che glorificano la malavita, figure o episodi a essa collegati. Fino alla esaltazione del «Matteo Messina Denaro style» (la citazione, assicuriamo, è testuale), ovvero la creazione della tendenza a indossare i capi d’abbigliamento del capo mafia al momento dell’arresto.
Questa fattispecie porta con sé una quantità tale di difetti da imbarazzare l’interprete che volesse elencarli tutti, lasciandolo confuso solo nella scelta da quale parte cominciare.
Anzitutto si criminalizza l’espressione di un’idea, impostazione che vorremmo davvero fosse superata in linea con l’impianto costituzionale, ma anche sovranazionale, in base al quale la libertà di espressione “copre” anche le espressioni urticanti, scioccanti o inquietanti, poiché una democrazia matura, come ci ostiniamo a credere sia la nostra, non deve temere nemmeno chi ne mette in discussione i fondamenti.
È, infatti, pericoloso in questa materia estendere l’ambito del penalmente rilevante, in quanto la inevitabile discrezionalità di giudizio che la contraddistingue rende nient’affatto complicato usare la criminalizzazione in funzioni censorie. Chi può davvero dire cosa sia l’apologia della mafia? Per di più inequivocabile? (Occam e il suo rasoio non abitano nella mente del nostro legislatore, e questo lo sappiamo).
Si dirà: il reato non punisce l’espressione che si limiti ad avere «inequivocabile intento apologetico», ma è necessario «lo scopo di determinare un concreto pericolo di commettere reati» di tipo mafioso. Il che però non dona concretezza al delitto, in quanto si sanziona l’intenzione, non la messa in pericolo del bene. L’arma violenta della pena, in altre parole, è puntata contro un comportamento che ha la consistenza di un ologramma.
Insomma, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un uso insopportabilmente simbolico del diritto penale. Con una aggravante, però: in questo caso sembra davvero di assistere a un tentativo di autoassoluzione da parte dello Stato, o di resa mascherata. Il potere esecutivo e legislativo, incapace di realizzare un contesto civile in vera competizione con la subcultura delle consorterie, censura chi ne loda i contorni. Come ha ben scritto la professoressa Anna Sergi a commento di questo disegno di legge «è più rassicurante criminalizzare i sintomi che curare la malattia».
Resta un dato di fondo: in entrambi i casi il diritto penale viene utilizzato non come extrema ratio, ma come strumento simbolico di comunicazione politica: si punisce ciò che inquieta l’opinione pubblica, anche quando l’ordinamento dispone già degli strumenti necessari o quando il confine dell’illecito diventa inevitabilmente incerto. E ogni nuova incriminazione costruita per rassicurare il dibattito pubblico contribuisce un po’ di più a erodere tassatività, offensività e libertà di espressione.
Di fronte a questi ennesimi esempi di bizzarria legislativa, verrebbe da dire (con… Luca Bizzarri) che i rappresentanti della maggioranza “non hanno un amico” che fermi loro la mano quando tentano di metterla all’ordinamento penale.