Corte di cassazione, sez. V penale, 21 maggio 2025, n. 29840

L’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network Facebook), anche se non commesso nell’ambito dell’attività prettamente giornalistica, può essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (nella specie, la Corte ha rilevato che escludere la pena detentiva soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell’esercizio dell’attività giornalistica rischierebbe di generare frizioni con il principio di uguaglianza, ex art. 3, c. 1, Cost., e con il principio di ragionevolezza, ex art. 3, c. 2, Cost., prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell’esercizio dell’attività giornalistica).